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Agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette procede, anche per gli accertamenti resisi definitivi, alla rettifica di cui all'art. 12 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, qualora le risultanze catastali tenute a base per l'applicazione del tributo non siano corrispondenti per estensione, qualita' o classe a quelle effettive al 28 marzo 1947 e sulle quali e' stata liquidata l'indennita' di espropriazione secondo le norme previste dalla presente legge. Tale adempimento deve esercitarsi entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione di detta indennita'. Il pagamento delle indennita' di espropriazione e' sospeso sino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori dei terreni espropriati ai fini dell'imposta straordinaria, progressiva sul patrimonio in seguito alla rettifica di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
