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La eventuale eccedenza fra l'indennita' indicata nei decreti di espropriazione e quella risultante dall'applicazione della presente legge non puo' essere calcolata ne' direttamente ne' indirettamente sul prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a complete carico dello Stato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;156~art9 · fonte del testo