Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero delle finanze compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresi', invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la nomina prescritta nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza, dichiarati nella domanda di ammissione. Eventuali irregolarita' sanabili della documentazione di cui al terzo comma, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa e' trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito. La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al secondo comma o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al terzo comma o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593. Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al secondo comma, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia. Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo o per la risoluzione del rapporto d'impiego di cui al sesto comma dell'articolo 11, possono essere conferiti, entro il termine di 6 mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate a norma del successivo articolo 11, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso di ammissione. Agli impiegati assunti ai sensi del presente articolo viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione, previsti dagli articoli 15, 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianita' di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data piu' remota.
Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001
