E' dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall'articolo 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, sono approvati con decreto immediatamente efficace.

Testo vigente dal 21 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-19;165~art7 · fonte su Normattiva