Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1975 al 22 aprile 1982. Leggi il testo vigente →

Con i decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente i candidati collocati nelle graduatorie dei concorsi unici per piu' ruoli, previsti dalla presente legge, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse. Con modalita' analoghe a quelle indicate nel comma precedente si provvede all'assegnazione alle singole regioni dei vincitori dei concorsi per piu' regioni e dei concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti. I vincitori dei concorsi, che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati di ufficio ad un ruolo o ad una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori. I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 4, sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia. Il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto autorizzare la scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni ad organizzare corsi di formazione, anche su base territorialmente decentrata, per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 7. La frequenza dei corsi stessi puo' avvenire anche in pendenza della nomina in prova degli interessati. Appositi corsi di formazione e di addestramento possono essere organizzati per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. Si applicano, per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, gli ultimi tre commi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593. I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del penultimo comma del precedente articolo possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei, compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati debbono indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati. Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi regionali di cui alla presente legge che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza. Il personale nominato all'impiego in seguito ai concorsi regionali dovra' permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 22 aprile 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art11 · fonte su Normattiva