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Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art10 · fonte su Normattiva