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Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano ((brevetto di navigatore militare)) o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
5con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
