Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art15 · fonte su Normattiva