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All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' aggiunto il seguente comma: "Ai sottotenenti, gia' in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta' di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente".

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art26 · fonte su Normattiva