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All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di eta' senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di eta'".

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art28 · fonte su Normattiva