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A decorrere dal 1 gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.
Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010
