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Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
- a)il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;
- b)le indennita' di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
- c)i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennita' e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 44 della presente legge. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4.La cessazioni del servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113. (( Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali)) Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.
Testo in vigore dal 17 dicembre 2004 al 9 marzo 2010
