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Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa. Il Ministro della difesa emana le direttive e ne informa le competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art45 · fonte su Normattiva