Quando ricorrono i casi straordinari di necessita' e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e non e' stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze puo' adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~approvazione-art4 · fonte su Normattiva