1. Ogni Stato membro puo' accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo forfettario di settemila Ecu per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilita', chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto, tra l'altro, dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o piu' Stati membri, l'importo forfettario e' fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore. La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all'allegato. 2. Il controvalore in monete nazionale dell'Ecu applicabile nel regime di transito comunitario e' stabilito una volta all'anno. 3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 57:
- a)i trasporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonche' le condizioni in cui tale aumento e' applicabile;
- b)le condizioni in cui e' stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario;
- c)le modalita' di applicazione del controvalore in monete nazionali dell'Ecu.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
