1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario e' costituita presso l'ufficio di partenza. 2. Essa puo' consistere in un deposito in contanti. In questo caso il relativo importo e' fissato dalle autorita' competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), primo trattino.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art33 · fonte su Normattiva