1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorita' doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorita' doganali di ciascuno di tali Stati membri. 2. Le costatazioni effettuate dalle autorita' competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli altri Stati membri, la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorita' competenti di ciascuno di tali Stati membri.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art37 · fonte su Normattiva