1. Quando e' accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, e' stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili e' posta in essere da tale Stato membro in conformita' delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali. 2. Se il luogo dell'illecito non puo' essere accertato questo e' ritenuto essere stato commesso:
- a)quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci;
- b)quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), secondo trattino: nello Stato membro da cui dipende tale ufficio;
- c)quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio: nell'ultimo Stato membro dove l'accertamento e' stato effettuato;
- d)quando la spedizione non e' stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultimo Stato membro sul cui territorio e' costatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci;
- e)quando l'illecito e' accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario: nello Stato membro dove l'accertamento e' effettuato.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
