1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario T2 completato, ove occorra, da uno o piu' formulari T2 bis. I modelli dei formulari T2 e T2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57. 2. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41, le disposizioni di titolo II si applicano, mutatis mutandis alla procedura del transito comunitario interno.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
