1. Quando il successivo trasporto delle merci vincolate, in conformita' dell'articolo 2, paragrafo 1, o dall'articolo 3, ad un regime nazionale comporta l'attraversamento di una frontiera interna, dette merci devono essere vincolate, prima di attraversare detta frontiera, al regime del transito comunitario. 2. Tuttavia, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto di un regime d'importazione temporanea.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art4 · fonte su Normattiva