1. Le merci per le quali le formalita' di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate, in tale ufficio, al regime del transito comunitario, quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione. In tal caso, le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T2 possono essere limitate a quelle richieste per l'esportazione dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza. L'ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T2 e lo consegna all'esportatore o ad un suo rappresentante, unitamente, a richiesta di questi, agli altri esemplari non utilizzati. L'esemplare vistato deve esser consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante. Un'operazione di transito comunitario interno puo' avere inizio in detto ufficio di entrata, che diventa in tal caso ufficio di partenza. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art41 · fonte su Normattiva