Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1990 al 18 settembre 1990. Leggi il testo vigente →

Bacini di rilievo interregionale sono:

  • a)per il versante adriatico:
  • 1)Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
  • 2)Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
  • 3)Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
  • 4)Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
  • 5)Conca (Marche, Emilia-Romagna);
  • 6)Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
  • 7)Sangro (Abruzzo, Molise);
  • 8)Trigno (Abruzzo, Molise);
  • 9)Saccione (Molise, Puglia);
  • 10)Fortore (Campania, Molise, Puglia);
  • 11)Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
  • b)per il versante ionico:
  • 1)Bradano (Puglia, Basilicata);
  • 2)Sinni (Basilicata, Calabria);
  • c)per il versante tirrenico:
  • 1)Magra (Liguria, Toscana);
  • 2)Fiora (Toscana, Lazio);
  • 3)Sele (Campania, Basilicata);
  • 4)Noce (Basilicata, Calabria);
  • 5)Lao (Basilicata, Calabria); Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:
  • a)la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
  • b)il piano di bacino;
  • c)la programmazione degli interventi;
  • d)le modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e delle opere. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 20-26 febbraio 1990, n. 85 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n. 10) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 15, quarto comma [...] nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".

Testo in vigore dal 8 marzo 1990 al 18 settembre 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art15 · fonte su Normattiva