Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)".
Testo vigente dal 3 settembre 1990
