Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 8 luglio 1998, n. 230.
Abrogato dal 30 luglio 1998
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Provvedimento abrogato dalla l. 8 luglio 1998, n. 230.
Abrogato dal 30 luglio 1998
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Poiché il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli obbligati alla leva contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, è in tutto e per tutto coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella sola sottrazione all'uso delle armi che ne è il connotato ispiratore, appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.
Art. 5 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1972
urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art5 · fonte su Normattiva