Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 470/1989

    Ha colpito questo articolo
    31 luglio 1989

    Poiché il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli obbligati alla leva contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, è in tutto e per tutto coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella sola sottrazione all'uso delle armi che ne è il connotato ispiratore, appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

    Art. 5 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art5 · fonte su Normattiva