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I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. 4 Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge. Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale con sentenza del 19 - 31 luglio 1989, n. 470 (in G.U. 1a s.s. 09/08/1989, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti" e "nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti".

Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 30 luglio 1998

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 470/1989

    Ha colpito questo articolo
    31 luglio 1989

    Poiché il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli obbligati alla leva contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, è in tutto e per tutto coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella sola sottrazione all'uso delle armi che ne è il connotato ispiratore, appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

    Art. 5 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art5 · fonte su Normattiva