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Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non puo' assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attivita' professionali. Il trasgressore sara' punito con la pena della reclusione fino ad un anno. Per colui che gia' si trovasse nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1972 al 30 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art7 · fonte su Normattiva