IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni, in quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo - consistendo il reato, nell'ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, ai quali è stato ammesso; mentre l'ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art. 1, al di fuori dei casi di ammissione ai predetti <<benefici>>, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva -, tuttavia, ciò che appare decisivo ai fini del presente giudizio di costituzionalità è la stretta connessione tra le due fattispecie e l'identità di valutazione del legislatore circa la gravità dei fatti che esse prevedono: identità di valutazione che si esprimeva originariamente nell'identità di pene, stabilita l'una con una formula di rinvio all'altra (<<Alla stessa pena soggiace ...>>). Ne consegue che il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che, in relazione comparativa col reato previsto dall'art. 151 c.p.m.p., ha già più che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 8, risulta manifestamente privo di razionalità. - V. S. n. 422/1993, nella quale si sottolinea che le due ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 sono dotate ciascuna di una propria autonoma ragion d'essere. - Cfr., pure, 'ex plurimis', S. nn. 84/1997, 313/1995 e 341/1994, nelle quali si rileva, tra l'altro, che la valutazione sull'arbitrarietà delle scelte legislative, nei limiti dell'evidenza, compete alla Corte, senza che ciò comporti invasione nella discrezionalità del legislatore. red.: G. Leo
Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, 2, 19 e 21, comma 1, Cost., l'art. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge, in quanto la disciplina dettata dalle disposizioni impugnate appare intimamente contraddittoria, sia perché determina un pervertimento della natura di quelli che, nei confronti della generalità dei destinatari, valgono normalmente come benefici (sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, affidamento in prova), sia perché è incongrua rispetto alla sua 'ratiò, inequivocabilmente orientata dall'intento di evitare che l'integrazione della fattispecie di reato di cui al secondo comma dell'art. 8 (obiezione totale) possa avvenire più di una volta nell'ambito della vicenda personale di ciascun obiettore; ed in quanto - nella ipotesi in cui (come nella disciplina impugnata) il legislatore, secondo valutazioni rientranti nell'ambito della sua discrezionalità, ritenga che l'ordinato vivere sociale non consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi unilateralmente ed incondizionatamente all'adempimento dei doveri di solidarietà, e tuttavia dia rilievo alle determinazioni di coscienza - siffatta rilevanza del principio di protezione dei c.d. diritti della coscienza, se risulta compatibile con la previsione di una prima ed unica sanzione, compatibile a sua volta con il riconoscimento della signoria individuale sulla propria coscienza, la quale può non essere disgiunta dal pagamento di un prezzo previsto dall'ordinamento, è vanificata dalla ripetuta comminazione di sanzioni, posto che questa, introducendo una pressione morale continuativa orientata ad ottenere o il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere la predetta signoria. - S. nn. 53/1967, 164/1985, 194/1987, 409/1989, 470/1989, 467/1991, 343/1993. red.: S. Di Palma
Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
Nel censurare la mancata estensione a coloro che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo delle clausole di esonero dal servizio di leva previste dall'art. 8, terzo comma, l. n. 772/1972 per coloro che rifiutano il servizio adducendo motivi di coscienza, il giudice 'a quò, al fine di radicare correttamente nell'ordinamento normativo la pronuncia addittiva volta all'estensione della clausola di esonero, ha giustamente collegato tale disposizione con altre delineanti figure di reato militare; nell'operare tale riferimento, tuttavia, ha (erroneamente) aggiunto all'art. 148 c.p.m.p., prevedente il reato di diserzione contestato all'imputato, anche l'art. 151 c.p.m.p., prevedente il reato di mancanza alla chiamata in ordine al quale, però, l'imputato era stato già condannato. Pertanto, in ossequio al principio secondo cui nel giudizio incidentale di costituzionalità la rilevanza della questione va valutata solo rispetto al giudizio 'a quò, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale all'art. 8, terzo comma, l. 15/12/1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 Cost..
Art. 148 c.p. · Art. 151 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
La regola della proporzionalità della limitazione di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento all'adempimento di un dovere costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa restringere il contenuto del diritto inviolabile - qual'è, nella specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa - soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione dell'interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto, qual'è a sua volta, nella specie, l'obbligo di prestare il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono indubbiamente superati con la mancata estensione dell'esonero, a pena espiata, dalla prestazione del servizio militare - previsto dall'art. 8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l'obiettore di coscienza che, senza aderire alla possibilità della prestazione di servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima dell'incorporazione - all'obiettore che abbia manifestato tale rifiuto dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualità che, non potendo giovarsi dell'esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una lunga e pesante serie di condanne penali.
Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
È legittima la tutela dell'obbligatorietà del servizio militare, quale risulta dalla disciplina dell'ipotesi, di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto la situazione di chi rifiuta d'adempiere a doveri di solidarietà sociale costituzionalmente sanciti è ben diversa e non comparabile con la situazione di chi pur essendo contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di coscienza, quei doveri di solidarietà adempie chiedendo (ed ottenendo) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al servizio civile alternativo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 8 della legge 15/12/1972 n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974, n. 695).
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo stata prospettata in via ipotetica, in vista di una evenienza futura - la questione di costituzionalità dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma Cost., sotto il profilo che tale norma non esclude la possibilità di pronunciare più di una condanna per un reato contrassegnato dal <<rifiuto>> del servizio militare di leva, benché diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8 (rifiuto di servizio militare di leva per i motivi stabiliti dall'art. 1, stessa legge). Posto, infatti, che il principio affermato nella sentenza n. 43 del 1997, della quale il giudice rimettente chiede l'applicazione, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena - condizione per l'operatività della clausola di esonero dal servizio di cui al terzo comma dell'art. 8 - con ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto, risulta invece dalla ordinanza di rimessione, che nel giudizio principale l'imputato è chiamato a rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per motivi non riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972 e che quindi nel giudizio 'a quò non può porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena ne' può venire in rilievo la predetta clausola di esonero dal servizio. red.: A. M. Marini
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 21 cost.
Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sost. dall'art. 2 l. 24 dicembre 1974 n. 695, nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna, la cessazione dell'esecuzione di essa, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto alcun provvedimento in merito dal competente Ministro per la difesa, a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età (nel caso di specie, l'imputato, essendo stato chiamato alle armi e dopo aver opposto il rifiuto, aveva successivamente presentato domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, comma 4, e, qualche tempo dopo, era stato posto in congedo assoluto per inidoneità fisica, risultando così "prosciolto da ogni obbligo di servizio militare" ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 237 del 1964), in quanto - posto che l'eventuale inapplicabilità alla specie della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 8, comma 7, e quindi la condanna per il reato previsto dall'art. 8, comma 2, di colui il quale, avendo proposto domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma dell'art. 8, comma 4, è stato collocato in congedo assoluto per motivi di infermità, parrebbe in effetti violare l'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo del divieto di disciplinare in modo uguale situazioni diverse e di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe - costituisce una forzatura del sistema legislativo il ritenere che la norma impugnata regoli il caso di specie nel senso della inapplicabilità della causa estintiva, tenuto conto che l'ultimo comma dell'art. 8 si inserisce come elemento finale in una disciplina che presuppone la perdurante inclusione del soggetto nel raggio dell'obbligazione militare e quindi l'esistenza del potere-dovere del Ministro di provvedere sulla domanda di adempimento di tale obbligazione tramite un servizio sostitutivo; sicché, nelle ipotesi in cui, come nella specie, nessun provvedimento sulla domanda sia stato preso a causa dell'esclusione del soggetto dall'obbligo di prestazione del servizio militare o del servizio civile sostitutivo, si è fuori della portata dell'ultimo comma dell'art. 8, il quale non disciplina la fattispecie sottoposta al giudice rimettente. - S. n. 409/1989 red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 · Art. 2 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 440 del 1989. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
È manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 43 del 1997), la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. - S. n. 43/1997. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 cost. · Art. 19 cost.
Allorquando il giudice 'a quò sollevi il dubbio circa la legittimità costituzionale di una norma, la Corte può promuovere d'ufficio una questione di legittimità, ove ravvisi un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice rimettente e quella nascente dai dubbi di costituzionalità circa la normativa più generale - sicché la risoluzione della seconda sia logicamente pregiudiziale a quella della prima -, anche in considerazione del fatto che il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. [Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" e 163 e segg. del codice penale, in riferimento all'art. 3 Cost. nonché al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in cui prevede <<che, a fronte della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero (dalla prestazione del servizio militare) consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato>>. A parere della Corte, la prospettazione fatta dal giudice 'a quò con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta dall'imputato, presuppone, più in generale - in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna per prima irrogata non segua l'espiazione della pena -, la possibilità di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio militare; pertanto, ritenendo tale possibilità di dubbia conformità alla Costituzione, sotto diversi profili, la Corte ha sollevato previamente la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., dell'art. 8, secondo e terzo comma, della l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti ivi previsti]. - Cfr., pure, tra le altre, O. nn. 100/1970 e 230/1975 e S. nn. 179/1976 e 297/1995. - Sulla protezione costituzionale dei cosiddetti <<diritti della coscienza>>, v. S. n. 467/1991, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 21 cost.
La mancata estensione dell'esonero dal servizio militare, conseguente alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena in quanto, - come la Corte ha già affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo - rende possibile la reiterazione della condanna fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di età). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost.. - Su analoghe questioni v. S. n. 343/1993 e 467/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
V. O. nn. 27/1990 (massima A) e 93/1990.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 151 c.p.
V. ordinanza n. 27/1990 - mass. A.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 151 c.p.
Ritenere che la Corte costituzionale, col dichiarare (sent. n. 409/1989) l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevedeva per il reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza una pena superiore a quella prevista dall'art. 151 c.p.m.p. per il reato di mancanza alla chiamata, avrebbe violato il principio di tassatività delle pene modificando la pena edittale che oggi non sarebbe più proporzionata al disvalore sociale del fatto illecito, significa formulare censura rivolta a sindacare le statuizioni della Corte, sindacato questo assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost. e 30, terzo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, che pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, Cost. e 28 l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 151 c.p.
Non è precluso da alcun principio costituzionale, ma è conseguenza necessaria dell'interprestazione logica e sistematica, conforme a costituzione, dell'art. 8, settimo comma, legge n. 772 del 1972, che la causa di estinzione del reato di rifiuto del servizio militare di leva cui è prevista, sia applicabile anche nel caso in cui l'adempimento di tale servizio sia effettuato in conseguenza del rigetto della domanda al servizio militare non armato od a quello civile sostitutivo, senza quindi aver presentato esplicita domanda di arruolamento. Nella specie il soggetto, con l'effettiva prestazione del servizio militare armato, ha dimostrato d'aver adempiuto agli obblighi di solidarietà sociale di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e, così, d'essersi pienamente rieducato, secondo la finalità contenuta nella citata norma. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695).
Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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9 versioni dal 1972
urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art8 · fonte su Normattiva