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Per le amministrazioni provinciali ed i comuni di cui al precedente articolo 1 i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di quarantacinque giorni. Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, e' differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione e' immediatamente esecutiva.

Testo in vigore dal 14 aprile 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-04-14;116~art2 · fonte del testo