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Per le amministrazioni provinciali ed i comuni di cui al precedente articolo 1 i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di quarantacinque giorni. Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, e' differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione e' immediatamente esecutiva.
Testo in vigore dal 14 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
