Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1983 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Governo e' autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni della presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 14 aprile 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-04-14;116~art3 · fonte su Normattiva