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Il Governo e' autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni della presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 14 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
