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Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio puo' essere istituito presso i Patronati scolastici dei Comuni in cui non esistano rivenditori autorizzati di libri, un economato per la sola vendita dei libri di testo da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quelli del mercato ed al Patronato, per i suoi assistiti, a prezzi di costo. La gestione dell'economato e' tenuta distinta da quella del Patronato e gli utili sono versati alla cassa del Patronato.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;261~art10 · fonte del testo