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Il Patronato e' sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi, il quale promuove gli atti per la designazione dei consiglieri, nomina il Consiglio di amministrazione e, ove vi siano gravi motivi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale provvede con propria determinazione, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario, per un periodo non superiore ai sei mesi.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;261~art4 · fonte del testo