Art. 5 — Distaccamenti e stazioni forestali
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire distaccamenti forestali, delimitandone la circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti. Ai distaccamenti sono preposti, di norma, marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono preposti, di norma brigadieri e vicebrigadieri.
Testo vigente dal 28 marzo 1963
