Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire distaccamenti forestali, delimitandone la circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti. Ai distaccamenti sono preposti, di norma, marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono preposti, di norma brigadieri e vicebrigadieri.

Testo vigente dal 28 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;301~art5 · fonte su Normattiva