Art. 14 — Autonomia finanziaria
Oltre ai mezzi finanziari trasferiti annualmente dallo Stato l'osservatorio geofisico sperimentale puo' ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attivita', vendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'autonomia finanziaria e contabile dell'osservatorio geofisico sperimentale si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della citata legge n. 168 del 1989.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
