Art. 9 — Personale dell'Istituto
Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 2, determina la dotazione organica dell'Istituto e disciplina lo stato giuridico ed economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge. All'Istituto si applica quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale a contratto, e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Su proposta del comitato direttivo e su conforme parere del consiglio di amministrazione, il presidente potra' autorizzare a svolgere la propria attivita' scientifica, nell'ambito dei programmi dell'Istituto, professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscano dei periodi di alternanza di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
