Su proposta dell'osservatorio geofisico sperimentale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al CIPE per l'approvazione il programma triennale di attivita' dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. I mezzi finanziari destinati all'osservatorio geofisico sperimentale sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art4 · fonte su Normattiva