Art. 3 — Programmi triennali
Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il programma triennale di attivita' dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
