L'osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacita' di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 2, puo':

  • a)stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con universita', altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;
  • b)stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  • c)promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle societa' di cui al comma 1, lettera c), puo' essere di maggioranza; le quote di partecipazione in societa' nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonche' di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art3 · fonte su Normattiva