Il decreto che ripristina il cognome e' trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1.

Testo vigente dal 8 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;114~art4 · fonte su Normattiva