I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel primo comma.

Testo vigente dal 11 aprile 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art34 · fonte su Normattiva