Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi puo' ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 11 aprile 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art33 · fonte su Normattiva