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Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' costituita la societa' (("Interventi a sostegno del settore agro-industriale))- RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM. La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

  • a)promuove la costituzione di societa' con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;
  • b)partecipa al capitale di societa' gia' costituite ed operanti nel settore;
  • c)eroga finanziamenti agevolati a favore delle societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b). Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1. La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da ((sei)) membri, dei quali il presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dallo EFIM. Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Il programma sul quale saranno sentite le regioni, dovra' essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero. Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti.

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 25 agosto 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-12-19;700~art2 · fonte su Normattiva