Art. 15 — Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona
I contratti relativi alla cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione e' stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprieta', su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, e' condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. E' equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilita' dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 e' fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo cosi' determinato e' ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli alloggi e' trasferita al patrimonio comunale l'area di sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purche' sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unita' immobiliari risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati. Le unita' immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorche' rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprieta' effettuate o da effettuare ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi proventi, nonche' quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legg e 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Dal costo e' detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21". 1 2. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennita' di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unita' immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sara' effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".
Testo vigente dal 18 maggio 1999
