Art. 14 — Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis
del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457) I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Testo vigente dal 18 maggio 1999
