Art. 16 — Interpretazione autentica
L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonche' delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.
Testo vigente dal 18 maggio 1999
