Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, cosi' come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilita' assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attivita' edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformita' ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.

Testo vigente dal 18 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art25 · fonte su Normattiva