Art. 26 — Collaudi
Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Testo vigente dal 18 maggio 1999
