Art. 29 — Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia
Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogato al 31 dicembre 1999. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con piu' di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".
Testo vigente dal 18 maggio 1999
