Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilita' della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attivita' cui il bene e' destinato, tenuto conto delle modalita' tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 e' fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di quattro mesi. Il prezzo della cessione non puo' essere inferiore alla meta' del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-31;579~art3 · fonte su Normattiva