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All'onere annuo complessivo di lire 16.150.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e n. 71 (lire 150.000) rispettivamente degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-18;160~art5 · fonte del testo