Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 9 ottobre 2010. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria e' subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneita' fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-18;160~art1 · fonte del testo